CONTRASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE
Il rilascio e il rinnovo del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide sono previsti e normati dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione (Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della strada”).
Chi lo rilascia:
- la certificazione per il primo rilascio del contrassegno è di competenza del Servizio Medico Legale delle aziende sanitarie;
- la certificazione, che ogni 5 anni deve essere presentata
per il rinnovo del contrassegno, spetta
al medico di famiglia dell’invalido che accerta:
- se persistono le condizioni che hanno dato luogo al rilascio
- che il paziente ha capacità à di deambulazione sensibilmente ridotta.
A chi spetta?
- Alla persona che abbia perso completamente la capacità di deambulare;
- alla persona che abbia sensibilmente ridotta la capacità di deambulare o con gravi patologie che la riducano sensibilmente;
- al cieco assoluto o con residuo visivo inferiore o uguale a 1/20 bilateralmente;
- a chi sia in cura per trattamento chemioterapico, radioterapico e emodialisi.
Come si richiede? Per il primo rilascio si fa
domanda al sindaco o alla polizia municipale del Comune di residenza dopo aver richiesto alla Medicina Legale dell’azienda sanitaria di riferimento la certificazione medica che attesti la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale. Per il rinnovo dopo 5 anni basta rivolgersi al medico di famiglia.