Covid e lavoro: chiarimenti INPS

Ufficio Stampa • 1 settembre 2023

Per gli asintomatici non c'è inabilità assoluta allo svolgimento dell'attività lavorativa

«Lo stato di “portatore asintomatico” non determina inabilità assoluta allo svolgimento dell’attività lavorativa», la persona può essere destinata ad altre mansioni. Il dottor Mario Sanna, del Centro Medico Legale dell'INPS di Venezia, risponde così alla richiesta di chiarimenti avanzata dal segretario provinciale FIMMG Maurizio Scassola in tema di Certificazione di Malattia e misure di prevenzione della trasmissione di SARS-Cov-2 con particolare riferimento a una nota diffusa dall'Ulss 4 Veneto Orientale.

Questo il testo completo della risposta arrivata dal dottor Sanna:


"Il Dott. Maurizio Scassola, Segretario Provinciale di Venezia della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, si è rivolto a codesto Centro Medico Legale I.N.P.S. Venezia per chiedere alcune informazioni in tema di “Certificazione di Malattia e Misure di Prevenzione della Trasmissione di SARS-Cov-2”. In particolare, ha condiviso i contenuti della Nota 48903/2023, a firma del Direttore della Funzione Territoriale della U.L.S.S. 4 Veneto Orientale, indirizzata ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta, con la quale si dispone quanto segue: “…l’operatore sanitario addetto alla cura e all'assistenza dei pazienti …. asintomatico che si dichiari positivo deve eseguire un test c/o strutture aziendali. Se confermato viene allontanato dall’attività lavorativa e invitato a recarsi dal proprio medico curante per valutazione ai fini dell'astensione lavorativa e della certificazione di malattia”.

Detta disposizione risulta essere difforme rispetto alle determinazioni assunte da altre Aziende Sanitarie presenti nella Regione Veneto e questo Centro Medico Legale rileva, tra l’altro, la possibilità concreta che si verifichino disparità tra addetti al Comparto Sanitario del Pubblico Impiego rispetto a quelli del Comparto Sanitario Privato.


Lo stato di “portatore asintomatico” non determina inabilità assoluta allo svolgimento dell’attività lavorativa: in questo caso la concessione dell’indennità di malattia non è dovuta e se concessa andrebbe a gravare sulle casse dello Stato. Sembrerebbe invece opportuno che i soggetti nella condizione sopra indicata siano più opportunamente destinati ad altre mansioni lavorative che non prevedano contatti con pazienti a rischio.


Per quanto sopra, tenuto conto di quanto sopra, si chiede di voler fornire chiarimenti. Il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia è invitato ad esprimere Sue autorevoli considerazioni.


Dott. Mario SANNA - Centro Medico Legale INPS Venezia"

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